La trasparenza delle condizioni contrattuali
Con il termine “trasparenza” si fa riferimento ad un insieme di regole intese a mettere il cliente in condizioni di conoscere compiutamente i diritti e gli obblighi che gli derivano dall’acquisto di prodotti bancari tradizionali (conti correnti e altre forme di deposito, finanziamenti e strumenti di pagamento) e dal rapporto con l’intermediario (banca o intermediario finanziario). Una maggiore conoscenza di questi diritti e obblighi consente di attenuare lo squilibrio informativo tra intermediario e cliente, agevolare la comparazione fra prodotti, facilitare scelte consapevoli da parte della clientela; indirettamente, la trasparenza delle condizioni contrattuali favorisce la concorrenza fra gli intermediari.
Le informazioni necessarie a capire i servizi e i prodotti offerti e le relative condizioni contrattuali devono essere fornite dalla banca o dall’intermediario finanziario prima della conclusione del contratto; queste informazioni sono fornite attraverso:
• l'avviso;
• il foglio informativo, contenente i principali diritti;
• la copia completa del contratto idoneo per la stipula
• un documento di sintesi.
E’ consigliabile che, prima di aderire, il cliente legga e valuti attentamente le offerte e la documentazione messa a disposizione. In questo modo il cliente può capire se il prodotto soddisfa le sue esigenze e conoscere i propri diritti e le modalità per esercitarli in maniera corretta ed efficace.
Le norme stabiliscono standard minimi d’informazione e chiarezza che gli intermediari devono rispettare nelle relazioni con i clienti. In particolare sono imposti obblighi di pubblicità delle condizioni praticate, di forma e contenuto minimo dei contratti; sono disciplinate le modifiche unilaterali, le comunicazioni periodiche, la decorrenza delle valute e il calcolo degli interessi sugli interessi (c.d. anatocismo).
Le regole di trasparenza si applicano ai servizi e alle operazioni svolte dalle banche (italiane e comunitarie) e dagli intermediari finanziari, al credito al consumo e ai servizi di Bancoposta, come previsto dal Testo Unico Bancario (TUB). Per assicurare il rispetto della normativa la legge attribuisce alla Banca d'Italia il potere di eseguire controlli e imporre sanzioni agli intermediari sottoposti alla sua vigilanza.
Le regole di trasparenza per i servizi d’investimento, gli strumenti e i prodotti finanziari sono contenute del Testo Unico della Finanza (TUF); la disciplina d’attuazione è emanata dalla Consob. Tutti i soggetti che offrono tali servizi, comprese le banche, devono rispettare queste regole. I controlli di trasparenza sono affidati alla stessa Consob (1).
Le questioni riguardanti la validità dei singoli contratti o clausole sono rimesse ai rapporti tra banca e cliente e, in ultima analisi, alle valutazioni dell'autorità giudiziaria.
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